Fondo garanzia debiti commerciali si libera l’esercizio immediatamente successivo, chiarimento Corte Conti Autonomie
La Corte Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 20/2025 ha espresso parere su richiesta di interpretazione autentica Corte Conti Marche di cui avevamo fornito specifica NEWS.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, enuncia il seguente principio di diritto:
«Il secondo periodo del co. 863 dell'art. 1 della ln 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportato dall'articolo 38-bis della ln 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) eb) del co. 859 del medesimo art. 1».