Fondo obiettivi di finanza pubblica si applica con delibera di consiglio
In merito all’applicazione in conto competenza 2026 della quota di avanzo accantonato presunto 2025 derivante dal fondo obiettivi di finanza pubblica ex art. 1 commi 788 e seguenti legge 207/2024, la Ragioneria Generale dello Stato comunica che nel prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 sarà eliminato l’errore materiale relativo all’approvazione della variazione di bilancio che autorizza l’utilizzo del fondo obiettivi di finanza pubblica con delibera di Giunta e non con delibera di Consiglio.
Infatti, l’articolo 175 del TUEL e l’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevedono che le variazioni di bilancio SONO DI COMPETENZA DELL’ORGANO CONSILIARE, e individuano i casi in cui le variazioni di bilancio sono di competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, che non comprendono variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione.
Aggiungiamo che tale variazione deve essere fatta in corso d’anno, dopo la chiusura dell’esercizio, anche se è possibile effettuarla prima dell’approvazione del rendiconto 2025, ma non in sede di bilancio di previsione, laddove è possibile applicare solo avanzo vincolato presunto e avanzo accantonato presunto consolidato, derivante da esercizi precedenti e non applicato, in tutto o in parte, sulla competenza 2025.
Si rileva anche che la nota (2) del prospetto equilibri di bilancio contiene un errore, in quanto prevede che in sede di bilancio di previsione si possa applicare solo l’avanzo vincolato presunto e non anche la quota di avanzo accantonato presunto consolidato come consente la norma.
Inoltre, occorre tenere presente che per poter applicare avanzo accantonato derivante da competenza 2025 occorre aggiornare il modello A2 previa approvazione di pre consuntivo completo, ai sensi dell’art. 187 comma 3 sexies Tuel.