Fondo opere indifferibili utilizzabile anche per gli investimenti non più finanziati dal PNRR
L’art. 1 comma 1 DL 95/2025 convertito in Legge n. 118/2025 nei giorni scorsi consente di utilizzare il Fondo opere indifferibili anche per le opere pubbliche che non sono più finanziati dalle risorse PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati i lavori.
In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, la nuova disposizione normativa inserisce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.
Il comma 5-bis estende l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori. Inoltre, prevede nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell’articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all’attuazione delle procedure previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 nonché dall’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023.
Il comma 5-ter prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.