Fondo protezione civile per regioni ed enti locali
L’art. 2 commi da 4 a 7 del DL 95/2023, appena convertito in legge, prevede che il fondo regionale di protezione civile, nel 2025 pari a 20 milioni di euro, è destinato per il 40% al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali. Il 60% del fondo è invece destinato al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un’emergenza di rilievo regionale successivamente all’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e richiedono mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti, come disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome. Si tratta degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il d.P.C.m 13 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.
Richiamo normativo
DL 95/2025 art. 2 commi da 4 a 7
4.Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
5.In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
6.La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((13 luglio)) 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione ((civile adotta)) il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
7.Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((13 luglio)) 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ((ai sensi dell'articolo 3)) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento ((delle risorse)) da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle ((misure di cui al comma 5, lettera b),)) la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.