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Formazione fuori sede, si computa la trasferta

ARAN ha affrontate parere (n. 34199/2025) in materia di computo della trasferta in caso di formazione professionale fuori sede.

DOMANDA

Il tempo necessario a partecipare a corsi di formazione organizzati dall’ente a quale istituto giuridico va imputato? Se la formazione si svolge in località diversa dalla sede abituale, il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione come deve essere considerato?

RISPOSTA

In materia occorre richiamare le disposizioni di cui all’art. 55, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022 secondo le quali “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti”. Pertanto, su di un piano generale, qualora l’attività di formazione debba essere svolta fuori della ordinaria sede di servizio, per le diverse fattispecie sottoposte occorrerà fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 57 “Trasferta”, del medesimo testo contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti applicativi espressamente ivi analizzati. Per quanto, in particolare, concerne il c.d. “tempo viaggio”, esso non va ordinariamente considerato come “tempo di lavoro”. Tuttavia, il comma 3 del richiamato art. 57 prevede alcune prestazioni lavorative per le quali esso può essere considerato “tempo lavoro”. Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.