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Formazione gratuita finanziata da ente pubblico fuori campo IVA

Sono escluse da IVA le prestazioni didattico-formative erogate gratuitamente, anche se rese su incarico della Regione che le sostiene finanziariamente, per carenza del presupposto oggettivo. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 237/2019. I contributi erogati dalla Regione per l'esecuzione dell'attività erano stati considerati fuori campo IVA da un precedente interpello. 
Risulta carente, in particolare, l'onerosità della prestazione ed un sinallagma contrattuale tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia "la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario" (cfr. sentenza del 26 settembre 2013, C-283/12, Serebryannay vek EOOD, e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 22 giugno 2016, in causa C-11/15, Cesky Rozhlas)
Assume particolare rilevanza il fatto che non si instauri, nella fattispecie in questione, alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra la Cooperativa che svolge i corsi e gli allievi, in quanto la Cooperativa sociale riceve l'incarico di erogare l’attività di formazione da parte  della "Regione" (soggetto committente e finanziatore) che intrattiene il rapporto con gli allievi. Gli allievi, dunque, non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della Cooperativa sociale istante non corrispondendo a quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi. 
Non incide quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale dispone che sono rilevanti ai fini IVA anche le prestazioni di servizi di valore superiore ad Euro 50,00 effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero rese a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione di quelle puntualmente elencate nella stessa norma, e sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile. Restano, pertanto, fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa.
Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla Cooperativa sociale istante nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.