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FPV per salario accessorio va inserito a bilancio in tutti i tre anni

La Corte dei Conti Basilicata con delibera n. 11/2026 ha evidenziato che il Fondo pluriennale vincolato relativo alle spese di personale per salario accessorio è determinato su tutti gli anni del bilancio di previsione, posto che lo stesso non può essere costruito assumendo come ipotesi ordinaria il mancato rispetto delle norme contrattuali

La vigente normativa legislativa e contrattuale – rileva la Sezione - prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali. Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali. Se il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’ammontare del trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV. Solo con la sottoscrizione dell’accordo matura il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento.

Risulta che il Comune ha sottoscritto l’accordo decentrato integrativo entro il dicembre 2022 e 2023. In presenza dei su richiamati presupposti normativi, relativamente alle somme non ancora esigibili, avrebbe dovuto costituire il Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente. Nel dettaglio, l'importo destinato al sistema premiante sarebbe dovuto confluire nel fondo pluriennale vincolato di spesa, a copertura dei relativi impegni destinati ad essere reimputati e liquidati proprio nell'esercizio successivo, a seguito della misurazione e valutazione dei dipendenti. La mancata costituzione del FPV di parte corrente da parte del Comune in entrambe le annualità considerate, non rispetta il principio contabile 5.2 dell’Allegato 4/2 e i fondamentali principi contabili di veridicità, correttezza e coerenza indicati ai punti 5 e 10 dell’allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 che impongono, rispettivamente, “la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”.

Merita, al riguardo, di essere segnalato, infine, che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, ha evidenziato l’importanza del FPV quale “strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate. È necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese “impegnate”, sono contabilmente descritte nel Fondo pluriennale vincolato, mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate.

La rappresentazione contabile nel risultato di amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare puntualmente la fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per legge, entrate da indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straordinarie vincolate dall’ente. La sostanziale differenza tra le risorse affluite al Fondo pluriennale vincolato e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio contabile. A questo fine dovrà essere analiticamente motivato l’afflusso delle risorse al Fondo pluriennale vincolato con una chiara descrizione degli atti presupposto che sorreggono l’esistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata”. Alla luce di quanto sopra, la Sezione richiama l’ente alla costituzione del FPV di parte corrente e ad una sua corretta determinazione, nel rispetto dei relativi principi contabili e si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

Si ricorda che “le previsioni di entrata devono essere attendibili e, quindi, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Calabria, deliberazioni nn. 36/2023/PRSP, 6/2022/PRSP, 111/2021/PRSP).