Gara pubblica: la valutazione deve essere unitaria da parte del Collegio?
Il Consiglio di Stato, con una importante pronuncia (n. 2667/2025) , ha ribadito e consolidato il principio secondo cui, nelle procedure di gara pubblica, è pienamente legittima l'espressione di una valutazione collegiale unitaria da parte della Commissione giudicatrice, senza necessità di verbalizzare i giudizi individuali dei singoli commissari.
Il Collegio ha chiarito che la legge di gara non deve necessariamente imporre la verbalizzazione dei voti assegnati dal singolo commissario per ogni offerta in relazione a ciascun criterio. Inoltre, non è vietato ai commissari di confrontarsi tra loro prima di esprimere il giudizio sulle offerte. Come sottolineato dal TAR Veneto n. 836/2023, la stazione appaltante può legittimamente prevedere nella lex specialis una valutazione collegiale unanime dei commissari.
Di particolare rilievo è il principio, ribadito dal TAR Liguria n. 200/2023, secondo cui l'identità del punteggio tra i commissari può rappresentare la fisiologica evoluzione del confronto dialettico in seno all'organo tecnico, senza costituire di per sé sintomo di condizionamento.
La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza che riconosce alla Commissione giudicatrice un'ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o erroneità fattuale delle valutazioni effettuate.
La sentenza fornisce quindi un importante contributo alla certezza del diritto in materia di procedure di gara, confermando la validità di prassi operative consolidate e garantendo al contempo la necessaria flessibilità operativa delle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.