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Garanzia definitiva su accordo quadro

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha risposto a quesito (n. 3518 del 03.06.2025) in materia di garanzia definitiva su accordo quadro.

Quesito:

In un accordo quadro di lavori di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (attualmente € 5.538.000) si chiede se, per effetto del combinato disposto degli artt. 53 c.4 e 117 c.1 del medesimo decreto, sia ammissibile prevedere nei documenti di gara solamente la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo dei singoli contratti attuativi, escludendo la previsione di garanzia definitiva sull'importo dell'accordo quadro.

Risposta:

In merito al quesito posto, trova applicazione l'art. 53, c. 4 del Codice dei contratti pubblici: "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.