Gare sopra soglia, il Rup può essere presidente della commissione giudicatrice
ANAC, con la delibera n. 89 dell'11 marzo 2025, ha definitivamente chiarito che il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nelle procedure di affidamento di contratti sopra soglia comunitaria.
La questione è stata affrontata dall'Autorità in risposta ad un'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 220 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito di una gara per l'affidamento di servizi integrati di igiene ambientale.
L'Autorità ha evidenziato che, nonostante l'art. 93, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici non specifichi espressamente che il RUP possa presiedere la Commissione (limitandosi a prevedere che "può farne parte"), tale possibilità è desumibile dal sistema normativo complessivo.
Secondo l'ANAC, non esistono indicazioni contrarie all'interno della disposizione, che non prevede requisiti ulteriori per il Presidente rispetto ai commissari, né cause di incompatibilità specifiche. L'interpretazione restrittiva, che limiterebbe la possibilità del RUP di ricoprire il ruolo di Presidente ai soli affidamenti sotto-soglia, contrasterebbe con la ratio delle modifiche apportate dal nuovo Codice in tema di commissione giudicatrice, orientate alla semplificazione della disciplina delle incompatibilità.
L'unica condizione posta dall'Autorità è che non sia in contestazione il possesso "del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali" da parte del RUP-Presidente e che siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione nella scelta.
La posizione dell'ANAC trova conferma anche in un recente parere del MIT (n. 241 del 18 luglio 2024) e in una ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4016 del 28 ottobre 2024), che hanno evidenziato come non esistano ragioni per limitare tale possibilità ai soli appalti sotto-soglia, in assenza di una chiara previsione normativa in tal senso.
La delibera si inserisce nel solco del processo di semplificazione avviato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha superato la precedente impostazione basata sulla rigida separazione tra chi predispone la disciplina di gara e chi è chiamato ad applicarla, attribuendo maggiore autonomia decisionale alle stazioni appaltanti nella scelta dei commissari.