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GDPR e Statuto dei Lavoratori: quando la videosorveglianza può essere illegale

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato con 8.000 euro un'Unione Montana che aveva installato telecamere presso il comando di polizia locale senza rispettare gli obblighi informativi specifici verso i dipendenti.

La decisione, contenuta nel provvedimento n. 201 del 10 aprile 2025, chiarisce che non è sufficiente apporre cartelli standard con finalità imprecise quando si installano sistemi di videosorveglianza che possono riprendere i lavoratori.

Nel caso esaminato, l'ente aveva giustificato l'installazione della telecamera con generiche finalità di "sicurezza pubblica – sicurezza urbana – polizia giudiziaria – polizia amministrativa", quando invece la reale finalità era la tutela del patrimonio aziendale secondo l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Garante ha evidenziato che quando le telecamere sono "idonee a riprendere anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro", il trattamento deve rispettare specifiche garanzie. In particolare, è necessario: a) fornire informative di primo livello (cartelli) con finalità precise e corrette; b) predisporre informative di secondo livello specifiche per i lavoratori; c) redigere una valutazione di impatto privacy (VIPD) dedicata al monitoraggio dei dipendenti; d) stipulare accordi sindacali o ottenere autorizzazioni amministrative secondo l'art. 4 della legge 300/1970.

La violazione ha riguardato gli articoli 5, 6, 12, 13, 35 e 88 del GDPR, oltre all'articolo 114 del Codice Privacy.

Il principio stabilito è chiaro: l'operatore in divisa che viene ripreso mentre entra in servizio deve essere informato correttamente sul trattamento dei suoi dati personali. Non bastano cartelli standard inadeguati rispetto alle reali finalità del trattamento, ma servono informative ad hoc con tanto di valutazione di impatto privacy specifica per il contesto lavorativo.

La decisione conferma l'orientamento consolidato secondo cui i lavoratori rappresentano una categoria "vulnerabile" nel trattamento dati, richiedendo tutele rafforzate quando sono sottoposti a sistemi di monitoraggio tecnologico sul posto di lavoro.