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Gestione associata piccoli Comuni, altro rinvio

L’articolo 18-bis del DL 162/2019 in fase di conversione, differisce al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019.

Come si legge nella relazione dell'Ufficio studi Camera, la disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore.

Successivamente, è intervenuta la sentenza n. 33 del 2019 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010) è incostituzionale là dove non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni sconta un’eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi. La Corte ha evidenziato che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti, che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma»