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Gestione dati PA, responsabilità dei capi settore

L'articolo 33 del DL 76/2020 (decreto semplificazioni) dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, predisponendo un meccanismo 'sanzionatorio' per i dirigenti responsabili di inadempimento (lettera a)).

E dispone circa un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti (lettera b)).

La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni è oggetto dell'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale. Esso prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni siano formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, onde ne siano consentite la fruizione e riutilizzazione (alle condizioni fissate dall'ordinamento) da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati (salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti, le norme in materia di protezione dei dati personali, il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico).

Pertanto i dati trattati dalle pubbliche amministrazioni sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente (senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive).

Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro.

Ebbene, rispetto a tale dettato dell'articolo 50 del Codice, si viene ora a porre una disciplina per il caso di mancata stipulazione degli accordi quadro. Con l'introduzione di un novello comma 3-ter, si viene a prevedere che in assenza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione) stabilisca un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedano a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.

Si viene inoltre a prevede che il mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione i dati costituisca per i dirigenti responsabili delle competenti strutture elemento di valutazione negativa della performance, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

Analogo meccanismo 'sanzionatorio' è presente anche altrove nel decreto-legge, sia all'articolo 24 (in sede di novella all'articolo 64-bis del Codice) circa l'implementazione dell'applicazione IO, sia all'articolo 32 circa l'inottemperanza al codice di condotta tecnologica, sia all'articolo 34 circa l'obbligo di rendere disponibili i dati sulla Piattaforma digitale nazionale dati.

Altra novella consiste nell'introduzione entro il Codice dell'amministrazione digitale di un nuovo articolo 50-quater, relativo alla disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione. Si viene a porre un obbligo - per le pubbliche amministrazioni che affidino lo svolgimento di servizi in concessione - di prevedere, nei contratti e nei capitolati, l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo da parte degli utenti del servizio medesimo.

I dati devono essere di tipo aperto, vale a dire (secondo la definizione che ne dà l'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del Codice) presentare le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti (ossia resi pubblici, documentati esaustivamente e neutri rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo i casi di tariffazione, secondo la disciplina posta dal decreto legislativo n. 36 del 2006 all'articolo 7).

Richiamo normativo:

DL 76/2020 CAPO III Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Art. 33. Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: “3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.”;

b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente: “Art. 50-quater (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”.