Gestione fotovoltaico: società in house come operatori di mercato
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 22-bis del D.L. n. 133/2014 che limita ai soli impianti fotovoltaici intestati a enti locali o scuole la deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti prevista dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014.
La norma era, in particolare, contestata nella parte in cui esclude dal beneficio gli impianti gestiti dagli enti locali per il tramite di società in house.
Secondo la Consulta, tale norma è però legittima poichè le società in house, seppur controllate da soggetti pubblici, hanno natura privatistica e, anche alla luce dei vincoli in materia di concorrenza e aiuti di Stato, non è irragionevole la scelta del Legislatore di considerarle alla stregua di operatori economici comuni, "attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta".
Eventuali effetti economici sfavorevoli derivanti dalla differente applicazione normativa, rientrano, in questo caso, nel rischio d’impresa "che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire".