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Gestione globale case di riposo: esenzione IVA anche per le prestazioni accessorie

Alle prestazioni rese da una società di capitali fatturate ad un ente no profit e consistenti nella gestione globale di una casa di riposo, si rende applicabile il regime di esenzione previsto dal n. 21 dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972. La risposta n. 221/2019 conferma quindi l'oggettività del regime di esenzione di cui al n.21, ma soprattutto supera i precedenti interventi di prassi che avevano applicato l'IVA ordinaria ad alcune prestazioni che potevano, viceversa, considerarsi accessorie quali la pulizia della struttura (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 275/E/2007).
Infatti, la società specifica che il contratto stipulato avrà ad oggetto la gestione globale ed unitaria dei vari reparti (R.S.A. e reparto Riabilitazione) dell’Istituto e l'esecuzione del servizio di ospitalità globale in favore degli ospiti alloggiati nei reparti medesimi e comprenderà, in particolare:
- servizi socio sanitari (c.d. ASA ovvero Addetti Servizi Assistenza di base), che rapprenteranno circa il 70% del corrispettivo contrattuale dovuto;
- servizi di ristorazione rivolti esclusivamente agli ospiti della R.S.A.;
- servizi di pulizia e sanificazione dei locali della R.S.A. ovvero la pulizia ed la sanificazione quotidiana (ordinaria) e straordinaria della struttura, comprensiva di - arredi, camere, ambienti ecc...;
- servizi di gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del personale proprio e dell'Istituto, che, in base al contratto, può essere impiegato nell'esecuzione del servizio.
La Società sosteneva che le prestazioni rese nei confronti dell’Ente che gestisce l’Istituto, seppur rese anche mediante il personale impiegato dall’Istituto stesso, avessero ad oggetto le prestazioni c.d. "proprie" rese dalla casa di riposo e, pertanto, potessero ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 10 n. 21 D.P.R. 633 del 1972. Tale esenzione poteva applicarsi anche alle prestazioni cosiddette "accessorie", che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 10 n. 21 D.P.R. 633 del 1972 in quanto correlate alla prestazione "principale", ossia la fornitura del servizio di alloggio e assistenza alla persona, e solo se comprese in un accordo di global service avente ad oggetto la gestione della casa di riposo. Soluzione accolta dall'Agenzia delle entrate.