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Gestione servizio tesoreria: trattamento IVA

Con la risposta n. 154/2020 l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto di credito ad un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimo sulla base delle disposizioni del decreto 28 agosto 2018, n. 129. Tali indicazioni sono valide anche per gli enti locali, nel caso di affidamento del servizio di tesoreria con previsione di oneri a carico di questi ultimi.
Nel caso di specie, l'Istituto scolastico affida, tramite MePA, la gestione del servizio di cassa, che comprende la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla stesse ordinate (definiti servizi base), tramite Ordinativo Informatico Locale, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi (definiti servizi opzionali). Per i servizi base è prevsito un corrispettivo a canone annuale forfettario. Per gli ulteriori servizi opzionali, si prevede un ulteriore canone annuale fisso per l'attivazione e la gestione delle carte di credito; un canone annuale fisso per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori e corrispettivi, a misura o in percentuale, variabili a seconda delle effettive operazioni poste in essere, per le riscossioni tramite procedure MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, bollettino, aquiring POS. Infine, spetta al Gestore il rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto della Scuola, quali quelle postali, quelle relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse alla Scuola e/o ai creditori, quelle sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, le tasse postali relative al prelievo dal  conto corrente postale e i bolli se previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e non rientranti nei casi di esenzione. 
Sulla base di quanto previsto dalla bozza di convenzione e tenendo conto della natura oggettiva dell'esenzione di cui all'art. 10 n. 1 del dPR 633/1972 (risoluzione n. 205/E del 2001, ris. 133/E del 2003 e ris. n. 56/E del 2014) che esenta da IVA "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta", l'Agenzia chiarisce che:
- le operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla Scuola stessa tramite l'OIL, rientrano nell'ambito delle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972. Rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al predetto n.1 anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di pagamento;
- i compensi relativi all'attivazione e alla gestione di carte di credito rientrano nella medesima disposizione di esenzione, come già chiarito con le circolari n. 82 del 1987 e n. 470034 del 1991;
- i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dal regime di esenzione dall'art. 10, comma 1, n. 4), e conseguentemente i relativi corrispettivi saranno da assoggettare all'aliquota ordinaria IVA;
- con riferimento alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte dal Gestore in nome e per conto della Scuola, purchè regolarmente documentate,  le medesime non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini IVA, come previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, con riferimento all'obbligo di fatturazione, che l'Istituto di credito riteneva non sussistere, l'Agenzia ricorda che l'articolo 22, comma 1, n. 5 e n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura solo su richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione «per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie» e «per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'articolo 10."
Di conseguenza, non è obbligatoria l'emissione di fattura per le prestazioni rese dall'Istituto, salvo la richiesta da parte del cliente. Per quanto riguarda l'esenzione, occorrerà prestare attenzione ai corrispettivi pattuiti, posto che, in caso di corrispettivo onnicomprensivo per servizi assoggetti ad aliquote diverse, occorre applicare quella più alta.