Giudizio di conto maneggio POS, orientamento diverso
La Corte dei Conti Veneto, Sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 438/2025 è intervenuta in materia di giudizio di conto da parte di dipendente che maneggia denaro pubblico tramite apparecchio POS – point of sale.
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, il concetto di “maneggio di denaro“(art. 610 del R.D. n.827/1924) va inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio (ex multis, Sez. Abruzzo, n. 29/2017; Sez. Calabria, n.176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).
Alla luce delle descritte modalità di gestione e del richiamato orientamento, osserva il Collegio che non può ravvisarsi in capo al dipendente XY né maneggio di denaro pubblico, né potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, venendo meno uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale per l’esercizio finanziario 20XX) (cfr. per un caso analogo, Sez. Marche n.89/2024).
Le somme corrisposte a titolo di tributi ipotecari e catastali dagli utenti, infatti, confluiscono nel conto corrente bancario intestato alla Agenzia e, perciò entrano direttamente nella disponibilità non dell’agente, ma della stessa Agenzia delle Entrate per il tramite dell’affidatario del servizio: la funzione svolta dalla “distinta di versamento” è unicamente quella di consentire la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato all’atto del riversamento in Tesoreria che, si ribadisce, è obbligo di servizio della banca, non del funzionario dell’Agenzia.
Diversi sono stati GLI ORIENTAMENTI IN PASSATO sul punto.