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Gli emendamenti Anci fanno riflettere sulle norme attuali

[EasyDNNnews:UnPaidContentStart]La lettura delle news è riservata agli abbonati.[EasyDNNnews:UnPaidContentEnd]Le recenti proposte normative dell’ANCI per il sostegno economico degli enti locali e gli investimenti territoriali vedasi nostra precedente news, come sempre puntuali e bene argomentate, fanno riflettere su qualche dubbio interpretativo di norme, che, comprensibilmente, preoccupano gli operatori. Nel seguito riprendiamo alcune proposte emendative Anci, le relative motivazioni Anci ed inseriamo qualche nostra considerazione sullo stato attuale delle norme.   Differimento termini amministrativo-contabili, regolamenti TARI, bilancio consolidato, relazione di fine mandato e pubblicazioni di matrimoni Si applicano le seguenti proroghe o rideterminazioni di termini e scadenze: a il termine di cui al comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2020; b il termine di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall’organo di revisione. Le sanzioni di cui all’articolo 4 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 sono disapplicate per l’anno 2020; c il termine per l’approvazione del bilancio consolidato di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020; d per l’anno 2020 le spese per acquisizione di beni e servizi connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attivate con le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 191.”; e per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 99 del codice civile per la celebrazione di matrimoni è prorogato di ulteriori 180 giorni; f per l’anno 2020, il termine per l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali di cui all’articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 30 novembre 2020. È conseguentemente prorogato il termine di cui all’articolo 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Motivazione Alla luce del quadro di forte incertezza finanziaria e grave difficoltà operativa che va delineandosi per l’anno in corso, alla lettera a della norma proposta si prevede espressamente il rinvio al 30 giugno del termine di cui al comma 683 della l. 147/2013, già oggetto di parziale rinvio ad opera dell’art. 107 del dl 18/2020. Tale intervento ha infatti richiamato le sole deliberazioni relative alle “tariffe della Tari”, non menzionando anche i regolamenti del tributo, generando qualche dubbio interpretativo che deve essere risolto, in quanto i regolamenti Tari parte integrante del sistema tariffario. La lettera b si rende necessaria perché le elezioni amministrative non risultano ancora spostate mentre l’emergenza COVID 19 impedisce materialmente la redazione della relazione di fine mandato. Si ritiene quindi opportuno ridurre i termini in modo da renderli compatibili con il periodo e disapplicare le relative sanzioni. Inoltre, tenuto conto del rinvio già stabilito anche per l’approvazione del bilancio di esercizio delle società partecipate, la lettera c differisce dal 30 settembre al 30 novembre il termine utile per l’approvazione del bilancio consolidato. La lettera d, al fine di facilitare, per l’anno in corso, le spese per beni e servizi finalizzate ad affrontare la fase emergenziale in atto, estende a questi casi le procedure già previste per la cosiddetta “somma urgenza”. La lettera e proroga di ulteriori sei mesi la validità delle pubblicazioni di matrimonio ai fini della celebrazione. Infine, la lettera f proroga al 30 novembre rispetto al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali, in considerazione dello slittamento a giugno, già stabilito dal dl n. 18 di recente approvazione, del termine per l’approvazione dei bilanci delle società partecipate degli enti territoriali. Nostre CONSIDERAZIONI Il comma 683 bis della Legge 147/2013, inserito dall’art. 57 bis comma 1 lettera b DL 124/2019, è tuttora vigente e prevale sull’art. 53 comma 16 Legge 388/2000 che consente l’approvazione dei regolamenti tributari entro la scadenza di approvazione del bilancio. Quindi non è corretto sostenere che il termine per approvare i regolamenti TARI 2020 sia di fatto prorogato al 31 luglio 2020, termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Il regolamento Tari 2020 va approvato entro il 30 aprile 2020; il piano economico finanziario e le tariffe Tari vanno approvate entro il 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 107 comma 4 DL 18/2020 La scadenza di approvazione del bilancio consolidato 2019 ad oggi è ferma al 30 settembre 2020   Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione 1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Motivazione La norma mira a consentire l’adesione ad operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei prestiti anche in esercizio provvisorio, anche tramite la sola delibera di giunta in luogo di quella consiliare, nonché nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio. L’operazione di rinegoziazione dei mutui decisa, anche su impulso dell’ANCI da Cassa depositi e prestiti, seguita dall’accordo tra ANCI, UPI e ABI per un analogo intervento delle banche, renderà necessario un percorso amministrativo di adesione da parte degli enti locali proprio nel corso del periodo di prolungamento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione portato al 31 luglio dal dl 18 in corso di esame parlamentare. Tale sovrapposizione temporale rischia di compromettere l’adesione di un elevato numero di enti alle prese con inevitabili difficoltà organizzative e gestionali. La norma proposta punta ad agevolare, in deroga alla normativa vigente ed in via del tutto eccezionale, l’assolvimento di alcuni passaggi amministrativi al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti alle citate operazioni di rinegoziazione/rimodulazione del proprio debito, che rappresentano una delle principali leve in grado di assicurare un’adeguata dotazione di risorse in previsione dell’abbattimento delle entrate derivanti da tributi e tariffe. Nostre CONSIDERAZIONI In esercizio provvisorio non è possibile effettuare operazioni di rimodulazione e rinegoziazione mutui, come pure non è possibile contrarre nuovo indebitamento.   Facoltà di posposizione termini tributi locali attraverso delibera dell’organo esecutivo 2. Per l’anno 2020, gli enti locali possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera dell’organo esecutivo, differire la scadenza di pagamento dei tributi di propria competenza gestionale, ivi compresa la quota di spettanza statale dell’IMU e le scadenze già rateizzate, comunque fissando i nuovi termini in data antecedente al 1° dicembre 2020. Sono fatte salve le delibere dell’organo esecutivo adottate a decorrere dall’8 marzo 2020, senza necessità di ratifica da parte dell’organo consiliare. Motivazione I differimenti delle scadenze di pagamento possono essere ordinariamente disposti dai Comuni con atto del Consiglio comunale ex art. 52, d.lgs. 446/1997, qualora i regolamenti degli enti non abbiano disposto espressamente la delega alla Giunta. Tuttavia, a fronte dell’emergenza in corso, i tempi e le modalità di convocazione dei consigli non consentono di agire tempestivamente. La norma proposta permette pertanto l’intervento della Giunta anche in deroga alle norme legislative e regolamentari vigenti. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi non  è possibile procedere, con autonoma delibera di Consiglio e tantomeno di Giunta, a variare il termine di versamento dell’IMU, come pure dell’Imposta di scopo. E’ invece possibile regolamentare le scadenze e il numero di rate dei ruoli bonari TARI, della Tosap / Cosap; dell’Imposta di Pubblicità / Canone.   Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE 1. Per l’anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2, dopo le parole: “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: “e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti”. Motivazione La proposta consente di liberare una parte dell’accantonamento al FCDE in deroga all’attuale normativa sulla quota di accantonamento minima, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi la quota di FCDE in conto competenza 2020 non può essere inferiore al 95% dell’importo calcolato come da esempio 5 principio contabile. La quantificazione del FCDE in conto competenza 2020 potrà essere ridotta durante l’esercizio, con variazione di bilancio, in applicazione dei commi 79 e 80 della Legge 160/2019 mediante motivata dimostrazione delle condizioni previste. Il comma 79 Legge 160/2019 prevede: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a e b, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Il comma 80 Legge 160/2019 prevede: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”. La vera misura del FCDE non è scritta nella norma, ma nei bilanci di ogni ente locale, a maggior ragione di fronte alla crisi causata dall’emergenza sanitaria in corso.   Estensione calcolo facilitato FCDE art. 39-quater, dl 162/2019 1.All’articolo 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il eseguente comma: “3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario.” Motivazione La norma permette di usufruire delle condizioni facilitate di ripiano degli eventuali disavanzi risultanti a consuntivo dal calcolo del FCDE 2019, anche a quegli enti locali che abbiano adottato già nel 2018 il metodo ordinario di calcolo di norma più gravoso anziché il metodo semplificato consentito dai principi contabili fino a tale annualità. Si verificano diversi casi di necessità di ricalcolo di quote di FCDE in un primo momento sottovalutate, la cui emersione facilitata favorisce la compliance complessiva del sistema nei confronti delle regole dell’armonizzazione contabile. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi la norma consente di assorbire in 15 anni, a partire dall’annualità 2021, la sola parte di disavanzo derivate dalla differenza tra il metodo ordinario e il metodo semplificato in sede di rendiconto 2019. Non è consentito uguale piano di rientro se il disavanzo deriva da correzioni di FCDE di anni precedenti, a seguito di pronunce Corte dei Conti.   Rateizzazione del ripiano dei disavanzi degli enti locali 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ente locale può non applicare il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’articolo 186 del citato decreto legislativo nell’esercizio 2020 e, a decorrere dal 2021, può ripianalo a decorrere dal 2021 in dieci quote annuali di pari importo. Motivazione La norma proposta intende garantire un importante ausilio agli enti locali che si trovano in una condizione di disavanzo, anche alla luce delle crescenti difficoltà finanziarie che vanno emergendo nell’attuale contesto di emergenza attraversata dal Paese. Peraltro, è doveroso ricordare che persiste nell’ordinamento vigente una grave carenza di strumenti e regole capaci di coniugare efficacia, responsabilità e sostenibilità nei percorsi di risanamento finanziario fin qui imposti al comparto degli enti locali. In attesa di prossime riforme che muovano in questa direzione, più volte richieste in questi anni dall’Anci, l’emendamento affronta le richiamate criticità con particolare preoccupazione per l’anno in corso, ma con una necessaria attenzione anche verso le medesime difficoltà che investiranno purtroppo i successivi esercizi finanziari. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi, nessuna norma consente l’assorbimento del disavanzo ordinario in un periodo maggiore dei 3 anni max come da art. 188 Tuel. Altre durate del piano di rientro disavanzo sono collegate a specifiche tipologie di disavanzo. vedasi nostra news https://www.gruppodelfino.it/NewsDettaglio/avanzo-di-amministrazione-o-disavanzo-su-pi249-livelli   Copertura debiti fuori bilancio e altre norme per sostegno agli enti locali in crisi finanziaria 1. Al comma 3 dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono inserite le parole “, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. 2. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è posticipata all’esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate. Motivazione Il comma 1 modifica la disposizione del TUEL riguardante la copertura dei debiti fuori bilancio ammettendo che essa possa essere articolata nell’arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione dei debiti concordati tra ente locale e il creditore. L’attuale disciplina dell’art. 194 TUEL costringe alla copertura integrale, sotto il profilo della competenza, nell’arco massimo di un triennio, anche a fronte di accordi di  rateizzazione più lunghi, che caratterizzano di norma la regolazione di debiti verso altri enti pubblici. Con il comma 2 si differisce il pagamento delle anticipazioni di liquidità concesse ad enti  in “predissesto” e ad enti già sciolti per fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, alla fine dell’attuale periodo di rateizzazione, al fine di sostenere la liquidità  di tali enti a fronte dell’emergenza in corso. Nostre CONSIDERAZIONI Un debito fuori bilancio può essere rateizzato in conto competenza non solo in termini di cassa, come ha precisato la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 21/2018 al massimo in 3 anni, anche se il creditore è disponibile alla rateizzazione in un numero maggiore di rate ad esempio a 5 anni. Se l’ente locale vuole ripianare un disavanzo o un debito in un numero maggiore di anni rispetto al max 3 può farlo solo attraverso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui art. 243 bis Tuel.   Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento. 2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, i Comuni, le Unioni e le Città Metropolitane possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” 3. L’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell’esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo. 4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l’emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali COSFEL di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione. 5. Per gli enti locali, la data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33 comma 2 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è fissata al 1 gennaio 2021. Motivazione La situazione emergenziale conseguente al fenomeno epidemico COVID-19 sta determinando una condizione di sovraccarico operativo in tutte le amministrazioni comunali e degli altri enti locali, peraltro obbligati a ricorrere nel modo più ampio possibile a forme di lavoro agile. Le leve organizzative per la gestione dell’emergenza risultano di fatto pregiudicate dalla disciplina definita dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l’ammontare delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa. Inoltre, anche tenuto conto del rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, e in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020, che introducono una limitazione con carattere di fatto sanzionatorio divieto assunzionale non prevista dall’ordinamento, è indispensabile ribadire il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall’art.164, comma 2, del TUEL, anche rispetto alla disciplina dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica. La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine che può essere prorogato proprio in applicazione dell’art. 163, TUEL per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Il comma 4, in relazione all’emergenza COVID 19 e per le finalità connesse alla funzionalità amministrativa degli enti, autorizza le assunzioni inviate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali anche nelle more dell’autorizzazione. Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore del Decreto di cui all’articolo 33 comma 2 del DL 34/2019 e ssmmii. Ciò al fine di consentire – a causa dell’emergenza COVID-19 – di gestire le assunzioni già programmate e avviate in base alle norme vigenti al tempo dell’approvazione. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi, anche in situazione di emergenza, il lavoro straordinario è soggetto ai limiti di cui art. 23 Dlgs 75/2017 e alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento. Fa eccezione solo il lavoro straordinario del personale di polizia municipale impegnato nell’emergenza Covid art. 115 DL 18/2020. La Corte dei Conti Campania con delibera 28/2020 si e “incartata da sola”. Ha infatti sostenuto che le assunzioni di personale già previsto nel piano di fabbisogno precedente sono ammissibili anche in esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo, ma al contempo ha negato che le assunzioni di personale possano rientrare nelle deroghe di cui art. 163 Tuel. La norma proposta da Anci avrebbe il pregio di dare un’utile interpretazione autentica alla questione. E’ utile portare chiarezza sui tempi di entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo dei limiti assunzionali degli enti locali, modificati dall’art. 33 comma 2 DL 34/2019 “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.   Condizioni per l’adozione dei programmi potenziamento entrate co.1091 l. 145/2018 Al comma 1091 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,”; b dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.” Motivazione La proposta rende possibile lett. a l’adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell’evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all’art. 151, co. 1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all’eventuale nuovo termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di  formazione delle previsioni anche nei casi indicati, evitando una discriminazione che, pur costituendo un incentivo all’accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell’ente. La stessa lett. a, inoltre, abolisce la condizione del rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, mentre con la lett. b viene chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l’incentivazione del personale non concorrono al computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio. Nostre CONSIDERAZIONI Ad oggi gli incentivi al personale impegnato nel settore entrate, ai sensi art. 1 comma 1091 Legge 145/2018, sono erogabili solo se il Comune approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Non può applicare tali incentivi, viceversa, l’ente locale che approva il bilancio entro i termini differiti dal Ministro dell’Interno o dalla normativa ai sensi art. 151 Tuel. Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con deliberazione 52/2019 e la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione 412/2019. © Delfino & Partners spa[EasyDNNnews:PaidContentEnd]