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I Comuni potranno acquisire d'ufficio i dati ISEE dall'INPS

L’art. 6 del DL PNRR di prossima emanazione, prevede disposizioni di semplificazione e in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, il comma 1, prevede che i Comuni, oltre a scuole, università, e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, possano acquisire d’ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati ISEE dall’INPS. Per fruire dei benefici economici e delle agevolazioni, ad esempio, nel campo del diritto allo studio (libri testo, gite scolastiche) o di agevolazioni nel pagamento di mense e tasse universitarie e in molti altri settori, le famiglie sono costrette a predisporre la dichiarazione sul portale dell’INPS o a richiederla al CAF e, successivamente, a presentarla all’ amministrazione competente. L’acquisizione d’ufficio ha, quindi, finalità di semplificazione, in quanto i cittadini non dovranno presentare personalmente l’ISEE, ma saranno le amministrazioni ad acquisirlo direttamente con la modalità suindicata. Questo rende più cogente ed efficace anche l’attività di controllo per la verifica dei requisiti.


ART. 6 (Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

1.Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominati, acquisiscono d’ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i dati ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 23 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio, è valida per cinquanta anni ed è utilizzabile anche ai fini dell’espatrio. Resta ferma la facoltà per l’interessato di chiedere il rinnovo della carta d’identità dopo dieci anni dal suo rilascio ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto ministeriale.

3.Le carte di identità elettroniche, conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 23 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciate prima del termine di cui al comma 2 in favore di soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento del rilascio, sono utilizzabili, oltre il termine di dieci anni, esclusivamente sul territorio nazionale o nei rapporti con amministrazioni pubbliche nazionali come documenti di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e non consentono l’espatrio.

4.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, i soggetti di età pari o superiore a 70 anni, titolari di carta di identità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono, a partire dal 1° novembre 2026, chiederne il rinnovo anche prima della data di scadenza.

5.Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Rilascio della tessera elettorale in formato digitale)

1.La tessera elettorale prevista dall’articolo 13 può essere rilasciata in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell’articolo 62, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2.Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottati dal Ministro dell’interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l’eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell’elettore.».

6.All’articolo 98-quaterdecies, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I fornitori di servizi di accesso a Internet forniscono, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all’indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta dei servizi di connettività, prevista dall’articolo 22 del presente Codice.».