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I contributi a terzi, anche quando leciti, non possono essere un soccorso finanziario

La Corte Conti Lombardia, con delibera 146/2019, ha evidenziato che le attività di soggetti terzi possono essere sostenute da parte di un ente locale, laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell’ interesse della comunità e siano ritenute utili per la stessa - in attuazione, quindi, dell’articolo 118 Costituzione - fermo restando lo scrupoloso rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all’articolo 12 della legge n. 241/1990 e all’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013.