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I crediti tributari stralciati non prescritti sempre nello stato patrimoniale

Nell'ambito dell'esame del rendiconto 2024 di un comune, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha rilevato plurime irregolarità contabili, tra cui – per quanto qui di interesse – l'omessa iscrizione nello stato patrimoniale di crediti TARI relativi alle annualità 2018-2021, stralciati dal conto del bilancio nel corso del 2024 per un importo complessivo di oltre 51.000 euro. L'Ente, sollecitato in sede istruttoria, aveva rappresentato di aver comunque attivato, negli anni 2023, 2024 e 2025, le ordinarie iniziative di recupero (accertamenti, solleciti, notifiche ed eventuale riscossione coattiva) nei confronti dei debitori.

Con deliberazione del 3 giugno 2026, n. 74, la Corte erariale piemontese ha ribadito il principio contabile sancito dall'art. 230, comma 5, del TUEL, secondo cui lo stato patrimoniale deve comprendere anche i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione, con obbligo di allegare al rendiconto della gestione un apposito elenco di tali crediti, distinto da quello dei residui attivi. Solo il credito dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile può essere eliminato dalle scritture finanziarie, con corrispondente riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (principio contabile 3.3, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Applicando tale principio al caso concreto, la Sezione ha osservato che, essendo le posizioni creditorie oggetto di attività di recupero ancora in corso nel triennio 2023-2025, i crediti TARI stralciati non potevano ritenersi definitivamente e assolutamente inesigibili, né tantomeno prescritti. L'Ente avrebbe pertanto dovuto mantenerli in evidenza nello stato patrimoniale, a prescindere dalla loro cancellazione dal conto del bilancio, e darne conto nel prescritto elenco allegato al rendiconto. La circostanza che tali crediti coincidessero, nella sostanza, con le insussistenze rilevate sul Titolo 1 delle entrate (pari a circa 45.000 euro) è stata ritenuta un ulteriore elemento a conferma dell'irregolarità riscontrata.

La pronuncia offre un'indicazione operativa di rilievo per gli uffici finanziari degli enti locali, chiamati a mantenere uno stretto dialogo con gli uffici tributi: lo stralcio contabile di un credito dal conto del bilancio non equivale alla sua eliminazione definitiva dal patrimonio dell'ente, né esonera dall'obbligo di continuare a rappresentarlo nello stato patrimoniale e nell'apposito elenco allegato al rendiconto, fintanto che siano in corso azioni di recupero e non sia maturata la prescrizione. Solo l'accertamento dell'inesigibilità definitiva e assoluta consente la radiazione del credito dalle scritture contabili, con contestuale utilizzo del FCDE.