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I lavori di somma urgenza sono sempre debito fuori bilancio

La Corte dei Conti Sicilia, con parere n. 121/2019 ha affrontato il tema dei lavori pubblici di somma urgenza dopo la modifica apportata dalla Legge 14572018 art. 1 comma 901, che ha tolto il concetto dell’eccedenza rispetto allo specifico stanziamento, eliminando l’inciso "qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti". La procedura, straordinaria, è consentita solo per lavori cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile e la spesa può essere sostenuta solo nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
I giudici contabili hanno confermato che secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.
La giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL.
In altre parole, sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell'organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare