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I progetti obiettivo non si possono valutare solo sulla presenza

La Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdizionale, con Sentenza n. 67 del 28.11.2025, ha affermato l’irregolarità con rischio di danno erariale, di progetti obiettivo valutati sulla semplice partecipazione.

I magistrati rilevano che per costante e consolidata giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 12268/2022; Corte conti, Sez. II, n. 44/2003 e n. 79/2020; id., Sez. III, n. 301/2015; id., Sez. I, n. 227/2018; id., Sez. Campania, n. 137/2018), il tenore letterale delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia non consente nessuna incertezza o dubbio interpretativo, nel senso che è sicuramente da escludere che possano erogarsi dei premi di performance individuale o organizzativa, legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio dei pubblici dipendenti.

Pertanto la presentazione, da parte della difesa della Dirigente, del Piano di lavoro e delle schede di valutazione individuali della P.M. ispirati al criterio testé descritto costituisce una condotta illecita, realizzata in violazione dei doveri d’ufficio previsti dalla normativa di settore, in quanto tale valutabile a fini di responsabilità erariale.