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I risultati della gestione incidono sugli affidamenti

L’art. 17 comma 5 Dlgs 201/2022 dispone che l'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Questo significa che la storia dell’affidamento incide sui successivi affidamenti. Tale disposizione si applica a tutti gli enti locali.


Anche l'art. 14 comma 2 dello stesso Dlgs 201/2022 dispone:

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

In proposito il disegno di legge concorrenza e mercato 2024 (AS1578/2925) prevede importanti integrazioni all'art. 30 Dlgs 201/2022:

Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all’articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.


Inoltre, come già evidenziato in nostra precedente NEWS, l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, ha evidenziato nel Bollettino del 25 agosto scorso un parere motivato, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Palermo n. 392 del 27 dicembre 2024, avente a oggetto “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014 – Anno 2023 – Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023 dal Comune di Palermo ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria e successivi aggiornamento di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 817/2017 e n. 396/2023” e alle allegate relazioni, adottate da Codesto Comune ex articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), contenenti le ricognizioni della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati nel territorio di competenza”.

Al riguardo, l’Autorità rileva diversi profili di criticità concorrenziale che emergono dal Piano e dalla Ricognizione con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e ai servizi di trasporto pubblico locale e connessi, considerata la gestione gravemente insoddisfacente di tali servizi da parte delle società in house affidatarie - già rilevata con la segnalazione AS19671 - che rende non adeguatamente giustificato il mantenimento dell’affidamento e della relativa partecipazione da parte del Comune.

L’Autority rileva che, secondo quanto prescritto dall’articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, in materia di gestioni in house di servizi pubblici locali, l’ente locale deve procedere all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dal citato articolo 20 del TUSPP, DANDO CONTO, NEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DELLE RAGIONI CHE, SUL PIANO ECONOMICO E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE, ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI CONSEGUITI NELLA GESTIONE.

LADDOVE DALLA RICOGNIZIONE EMERGA UNA GESTIONE DEL SERVIZIO GRAVEMENTE INSODDISFACENTE PER LA QUALE IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE NON SI GIUSTIFICA SUL PIANO ECONOMICO E QUALITATIVO, VIENE MENO LA STRETTA NECESSARIETÀ DELLA SOCIETÀ PER I FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE, RICHIESTA DALL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL TUSPP - NON ESSENDO IL GESTORE IN GRADO DI OFFRIRE ADEGUATAMENTE IL SERVIZIO AFFIDATO - E PUÒ PERTANTO INTEGRARSI LA FATTISPECIE DI CUI ALLA CITATA LETT. A) DELL’ARTICOLO 20, COMMA 2, DEL TUSPP, ATTA A GIUSTIFICARE LA DISMISSIONE DELLA MEDESIMA PARTECIPAZIONE.

Inoltre, è indubbio che le gestioni gravemente disfunzionali possano tradursi in una violazione sia degli obblighi di servizio pubblico, sia delle obbligazioni previste dal contratto di servizio, e quindi dare legittimamente luogo alla risoluzione anticipata dell’affidamento ex articolo 27 del d.lgs. n. 201/2022.