ICI: duplice applicazione dell'agevolazione per l'abitazione principale solo per le separazioni legali
Nell’ordinanza n. 7436 del 15 marzo 2019, la Cassazione ha affermato che "in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del d. Igs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non soltanto del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel soggetto passivo ed invece difetti nei familiari".
Si rileva che negli anni di imposta oggetto di accertamento non era intervenuta alcuna separazione legale tra i coniugi e quindi il nucleo familiare sussistente non poteva godere della duplice agevolazione.