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ICI-IMU: agevolazione per abitazione principale

Il 22 ottobre 2021, con decisione n. 29505, la Cassazione si è pronunciata su un avviso di accertamento, affermando che, in caso di consumi elettrici bassi nell’ultimo triennio, L’Ente può disconoscere l’agevolazione prevista per l’abitazione principale.

Attenzione! E’ doveroso sottolineare che tale decisione tratta di un periodo temporale (avviso di accertamento ICI 2009-2011) durate il quale era in vigore una normativa diversa da quella attuale. Si tratta di ICI e non di IMU.

Infatti, la disciplina dell’ICI, in vigore fino al 2011, prevedeva originariamente la definizione di abitazione principale intesa “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” (art. 8 comma 2 d.lgs. 504/92). Il legislatore è successivamente intervenuto precisando che per abitazione si intende “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” (art. 1 comma 173 lett. b) legge n. 296/2006).

Quindi per l’ICI si doveva considerare l’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente, costituendo la residenza anagrafica una presunzione relativa superabile con la dimostrazione dell’effettiva dimora anche attraverso le utenze dei servizi a rete.

Mentre per l’IMU il decreto-legge n. 201/2011 all’art. 13 comma 2 stabilisce che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Infatti dal 2012 il presupposto di “abitazione principale” è fondato soltanto su due requisiti: la dimora abituale e la residenza anagrafica, e non è più prevista la possibilità di fornire la prova contraria.

Concetto che viene, altresì, confermato nella Legge n.160/2019 (nuova IMU), in vigore dal 2020, che conferma la sussistenza del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) per poter configurare l’abitazione principale, come previsto dalla lettera b) del comma 741 della citata legge n. 160/2019: “b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.