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ICI-IMU: Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite conferma la definizione di abitazione principale

Con Sentenze n. 23488 e 23489 del 18/07/2026, La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite civili, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.:

«In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»

Le controversie erano concernenti due avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

Dopo aver dato atto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, l’Ente impositore ha provveduto in autotutela, ad annullare gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.