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ICI-IMU: l'applicabilità dell'esenzione

Con ordinanza n. 33765/2021, la Sezione tributaria della Cassazione ha confermato che, ai fini ICI in materia di “Esenzioni”, è sempre necessario verificare la presenza dei requisiti oggettivi necessari per l’applicabilità di un’ esenzione.

Nel caso specifico, i giudici hanno analizzato la controversia sorta dall’emissione, da parte dell’Ente, di avvisi di accertamento ICI, per le annualità 2010 e 2011, nei confronti di un Collegio gestito da una Fondazione, dove quest’ultima sosteneva che l’attività svolta negli immobili oggetto di accertamento si fondasse su un servizio di accoglienza, caratterizzato da “fattori educativi e formativi, oggettivamente non commerciali”.

Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha ripreso quanto stabilito nell’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, in materia di “Esenzioni” in cui si legge: “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.”;

Viene ribadito, altresì, il concetto che: “L'esenzione é subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma 1, lettera c), cui il citato articolo 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l' attività cui l'immobile é destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un' attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015).”

Dunque l'Ente dovrà necessariamente accertarsi che un’attività, come in questo caso educativa-formativa, non svolga il proprio fine a scopo di lucro e resta, comunque, onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo.

Ritornando al caso, l’Ente aveva sostenuto le sue motivazioni in quanto la Fondazione non aveva dimostrato alcunché, limitandosi ad affermare l’applicabilità della normativa di favore.

Oltre a questa mancanza di “dimostrazione”, esistevano anche prove a sostegno dell’inapplicabilità di tale esenzione, in quanto l’Ente aveva constatato che gli alloggi erano offerti con un valore quasi doppio rispetto al prezzo medio della zona, e ciò, sia per il Comune e poi confermato dalla Suprema Corte, confermava la natura commerciale dell’attività espletata.