Il collocamento in quiescenza di un componente della Commissione giudicatrice non incide su imparzialità e competenza
Il TAR Abruzzo, con Sentenza n. 462/2025, ha affermato che “il sopravvenuto collocamento in quiescenza di un componente della Commissione giudicatrice non è, inoltre, idoneo ad incidere sulle garanzie di imparzialità e di competenza richieste agli organi tecnici preposti alla valutazione delle offerte, dal momento che non priva il componente dei requisiti esperienziali e professionali richiesti dai commi 2 e 3 dell'articolo 93, né incide sulla sua immediata disponibilità a continuare a svolgere le funzioni di commissario. Di talché, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità della composizione della commissione giudicatrice dev'essere valutata con riferimento al momento della sua nomina, con conseguente irrilevanza, fatti salvi i divieti di legge e l'esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante, delle sopravvenienze fattuali e giuridiche”.