Il compenso del liquidatore di una società partecipata non può gravare sul bilancio del comune
La Corte dei Conti Sardegna, con delibera n. 160/2026, ha risposto a quesito posto da Comune circa la possibilità di porre a carico del bilancio del socio pubblico il compenso di un nuovo liquidatore di una società a responsabilità limitata partecipata, già posta in liquidazione, nell’ipotesi in cui il patrimonio residuo della società risulti incapiente e il liquidatore in carica debba essere revocato per la colpevole omissione degli atti necessari alla definizione della procedura ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese. In particolare, l’ente istante chiede di conoscere se, una volta accertata l’incapienza del patrimonio residuo della società in liquidazione rispetto al pagamento del compenso spettante ad un nuovo liquidatore, sia consentito far gravare tale onere sul bilancio del socio pubblico, allorché il liquidatore in carica debba essere revocato per la colpevole omissione degli adempimenti necessari alla chiusura della liquidazione ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese; e ciò in considerazione del rischio che, in difetto, il protrarsi dell’inerzia determini un aggravamento delle perdite, l’eventuale apertura di una procedura giudiziale e, in via ulteriore, la possibile emersione di profili di responsabilità del socio pubblico ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile.
La Corte dei Conti ha risposto che Il compenso spettante al liquidatore di una società a responsabilità limitata posta in liquidazione costituisce un costo proprio della società e grava sul relativo patrimonio. Fuori dalle tassative ipotesi derogatorie previste dall’articolo 14, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’ente locale socio non può porre tale onere a carico del proprio bilancio, poiché siffatto esborso, anche se strutturato come pagamento diretto al professionista, integra un vero e proprio trasferimento straordinario di risorse pubbliche in favore della società partecipata, come tale ricadente nel divieto sancito dall’articolo 14, comma 5, del TUSP, e comunque un’operazione economicamente equivalente ad un trasferimento straordinario in favore della società partecipata ovvero ad un accollo di una passività sociale, in contrasto con il principio di separazione patrimoniale tra socio e società di capitali e con il divieto generale di soccorso finanziario, che opera con rinnovato rigore nei confronti di società già poste in liquidazione, stante il difetto in radice della prospettiva di risanamento e di continuità aziendale. La mera prospettazione del rischio di aggravamento delle perdite, dell’apertura di una procedura giudiziale o di una futura responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile non costituisce, di per sé, titolo idoneo di spesa a carico del bilancio dell’ente, restando rimessa all’Amministrazione procedente l’attivazione degli ordinari rimedi civilistici di revoca, sostituzione del liquidatore ed azione di responsabilità previsti dall’ordinamento societario”.