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Il Comune non è obbligato allo scorrimento della graduatoria

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12440 del 4 maggio 2026 ha affermato che il Comune non è obbligato, a seguito di concorso per l’assunzione di personale con formazione di una lista di idonei, allo scorrimento della graduatoria. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non configura in capo agli idonei in graduatoria un diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento: la scelta dell'amministrazione di coprire i posti vacanti tramite utilizzo della graduatoria, ovvero attraverso altri strumenti legittimi (mobilità volontaria, nuovi concorsi, contratti a termine), rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa, sindacabile solo nei limiti propri del giudice ordinario, senza potere di annullamento dell'atto.