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Il Comune non può rispondere per i mancati incassi relativi ad entrate sui rifiuti spettanti alla Provincia

La Corte Conti Campania, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 158/2025 ha accolto il ricorso di Comune avverso ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia per rivendicare dall’Amministrazione comunale intimata il versamento dell’importo complessivo di euro 1.044.088,48, comprensivo d’interessi, asseritamente dovuto all’Ente provinciale a titolo di quote della Tarsu/Tia di propria spettanza per il triennio 2010-2012, come determinate ai sensi dell’art. 11, comma 5 bis e 5 ter, l. n. 26/2010. Con tale motivazione, la Provincia ha attivato procedura di pignoramento presso terzi nei confronti del tesoriere.

Secondo la Corte dei Conti, il Comune non può rispondere delle somme NON INCASSATE pur se di competenza della Provincia. In altri termini, la Provincia non può pretendere di aver diritto agli importi Tarsu/Tia a prescindere dall’effettivo incasso da parte del Comune.

Risulta che il Comune ha esattamente adempiuto agli obblighi imposti dalle disposizioni normative, avendo provveduto a formare e ad approvare i ruoli di riscossione della Tarsu/Tia, riportanti le causali dei due Enti, con indicazione specifica e separata degli importi da riversarsi in favore della Provincia.

Al riguardo, rileva il Collegio come la quota Tarsu/Tia di spettanza provinciale debba essere calcolata esclusivamente sull’effettivo riscosso, in quanto l’onere del non riscosso non può essere posto a carico dell’Ente comunale, laddove non emergano – come nel caso di specie - profili di responsabilità. Ciò in quanto dalla previsione di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell’art. 11 d.l. n. 195/2009 non è dato ricavare la sussistenza, a carico del Comune, dell’obbligo di riversare alla Provincia importi (per qualsiasi motivo) non incassati.