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Il cumulo giuridico

Con Ordinanza n. 6773 del 20/03/2026, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia di cumulo giuridico ex art. 12 comma 5, d.lgs. 472/97, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate (vv. la citata 998/2023 in tema di TARSU, in senso analogo, per l'ICI: Cass. 18447/2021).

Si è altresì affermato che, allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive (Cass., 7 luglio 2010, n. 16051).

La controversia in esame aveva come oggetto gli avvisi di accertamento TARI relativi gli anni di imposta 2014-2019 in relazione all’omessa dichiarazione.

E’ doveroso ricordare che la normativa oggi è cambiata, creando così uno spartiacque di applicazione.

Infatti, il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n.87, concernente la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha apportato diverse modifiche all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, con applicazione alle violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024, rendendo non più ammissibile il cumulo giuridico per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione e omesso versamento riguardanti i tributi locali (comma 5 art. 12 del D.lgs n. 472/97, come modificato dall’art 3 comma 1 lettera f) del D.lgs 87/2024).