Il danno da demansionamento deve essere dimostrato
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 27043 del 24.09.2025 si è espressa in merito a danno da demansionamento
La Corte sottolinea che “il danno da demansionamento non è in re ipsa e deve pur sempre essere dimostrato (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., ex aliis, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572)”; il principio è stato ulteriormente precisato in successive decisioni in particolare evidenziandosi che il risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. È stato, al riguardo, precisato che, in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 cod. civ., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo alle indicate categorie generali, dovendo il giudice di merito procedere, pur nell’ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza.