Il DM sulla capacità assunzionale è ancora in vigore
La Corte Conti Veneto, con delibera n. 180/2025, ha affrontato quesito diretto a valutare se, dopo la cessazione degli effetti di prima applicazione del decreto interministeriale del 17 marzo 2020, sussistano le condizioni, per un comune “virtuoso” (in grado di assicurare, in bilancio, la piena copertura alle assunzioni previste nella relativa sezione del PIAO), di assumere personale la cui maggiore spesa comporti un superamento del limite “storico” di spesa stabilita dal comma 557- quater della legge n. 296/2006.
L'art. 5 (regime transitorio fino al 31 dicembre 2024) si riferisce, alla spesa di personale registrata nel 2018 (ossia alla rendicontazione più prossima a quella di emanazione del decreto attuativo), a cui vanno applicate le percentuali di incremento consentite dalla Tabella 2. TERMINATO, QUINDI, IL REGIME TRANSITORIO, GLI ENTI VIRTUOSI AVRANNO A RIFERIMENTO “ L'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO ” E NON PIÙ IL RENDICONTO DEL 2018, applicando il parametro di incidenza percentuale stabilita dalla Tabella 1 o, eventualmente, dalle tabelle di aggiornamento approvate ogni 5 anni.
Per quel che riguarda il rapporto tra la disciplina assunzionale appena ricostruita e il regime vincolistico stabilito dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge n. 296/2006, viene in rilievo l'art. 7, co. 1, dm 17 marzo 2020, che prevede che " la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa… " sopra menzione.
L'eccezione espressa prevista dal decreto attuativo, che consente di neutralizzare conto voce di spesa, evidentemente, si giustifica per l'esigenza di preservare l'effettiva assunzione di personale a tempo indeterminato, in un contesto di “sostenibilità finanziaria” che mira a favorire “ l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ” (così l'art. 33, primo comma, del dln 34/2019).
Infatti, ancorché la Corte costituzionale abbia chiarito che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa corrente e che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica in quanto pongono obiettivi di riequilibrio da competere con azioni modulabili nell'ambito dell'autonomia di ciascun ente (cfr. sentenze n. 69 e 108 del 2011), la natura cogente del parametro “storico” (riferito al 2008 o al triennio 2011-2013) non viene inficiata dalla esclusione della spesa tipizzata dal dl n. 34/2019, laddove il legislatore, con tale esclusione, ha invece inteso premiare gli enti “virtuosi” consentendo loro una capacità assunzionale puntualmente determinata entro specifici ambiti di effettiva sostenibilità finanziaria.
Ciò in considerazione della finalità stessa della disciplina vigente in materia di riduzione della spesa di personale, il cui sistema non può risultare oltremodo penalizzante per enti autorizzati ad assumere nell'ambito di un compiuto progetto di riforma, vanificando, altrimenti, gli obiettivi stessi della riforma (sul punto, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, in particolare punto 11, pag. 25).
Per ragioni legate alla neutralità finanziaria della maggior spesa sostenuta per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dall'esercizio delle facoltà assunzionali di cui all'art. 4 del dm 17 marzo 2020, ne è prevista, dunque, l'esclusione dal calcolo per la verifica della spesa di personale ai fini del rispetto del vincolo di riduzione della spesa di cui ai commi 557- quater e 562, della legge n. 296/2006. L'indicazione normativa deve trovare, infatti, un adeguato contemperamento con la disciplina successivamente introdotta dal citato dln 34/2019, mediante un meccanismo di sterilizzazione dell'impatto della maggior spesa rispetto all'aggregato di spesa storica (in ordine alle modalità di coordinamento sistematico tra le disposizioni in questione, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2024/QMIG).
La Sezione ritiene che il dm 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l'efficacia dell'art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunti di cui all' art. 1, commi 557- quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulta superiore al valore soglia di incidenza stabilita per fascia demografica dalla Tabella 1 dell'art. 4, fermando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.