Il fondo rischi contenzioso non è un impegno giuridico
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 161/2025, ha affrontato quesito in merito a debiti fuori bilancio per spese legali.
L'Ente rappresenta di essere stato condannato giudizialmente al pagamento di spese legali. Tale obbligazione interviene dopo che il Comune aveva già adottato misure prudenziali a tutela degli equilibri di bilancio, disponendo, segnatamente, per quanto è dato capire dalla richiesta di parere: in sede di rendiconto, un accantonamento al fondo rischi contenzioso di una quota del risultato di amministrazione, così vincolata ai sensi del punto 5.2, n. 3, lett. h), dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; in sede di bilancio di previsione, un ulteriore stanziamento in apposito fondo spese legali. Il Sindaco riferisce, inoltre, che è stata approvata una deliberazione di riconoscimento del contenzioso in corso, con verifica della congruità del fondo rischi contenzioso rispetto ai potenziali esiti sfavorevoli. Da tale riconoscimento è emerso che il fondo rischi accantonato copriva gli oneri presumibili, incluso l'eventuale pagamento delle spese di lite poi effettivamente liquidate in sentenza. Ciò posto, il Comune chiede se, alla luce dell'orientamento espresso da questa Sezione con il precedente parere n. 265/2017/PAR, il pagamento delle spese legali derivanti dalla sentenza di condanna può essere effettuato attingendo alle somme accantonate e stanziate a bilancio – quindi senza attivare la procedura di riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL – oppure se sia comunque necessario procedere al riconoscimento formale del debito fuori bilancio, nonostante le previste misure di accantonamento e stanziamento precauzionale già adottate.
La SEZIONE ha deliberato che, in caso di condanna dell'Ente al pagamento di spese legali disposta con sentenza esecutiva, l'obbligazione va ricondotta nell'alveo del bilancio, mediante il riconoscimento formale del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, anche qualora l'Ente abbia effettuato accantonamenti nel fondo rischi contenzioso e previsti stanziamenti in bilancio a fronte del possibile esito sfavorevole del giudizio. Il fondo rischi contenzioso assolve a una funzione prudenziale di copertura finanziaria, ma non costituisce invece di per sé un impegno giuridico, né esime l'Ente, tramite il proprio organo consiliare, ad assumere anche la responsabilità deliberativa di tale debito e adottare, eventualmente, le conseguenti azioni giuridiche ed economiche.