Il lavoro straordinario deve essere pagato anche in assenza di formale autorizzazione, se c’è consenso del dirigente
La Corte di Cassazione, con sentenza 20948/2025, ha rilevato che qualora l’attività lavorativa sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi).
Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o proibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”.
In conclusione, la Corte ha riconosciuto che le ore lavorative extra configurano lavoro straordinario e devono essere pagate indipendentemente dalla regolarità delle autorizzazioni, purché ci sia il consenso, anche se implicito, del datore di lavoro. (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 17912 del 28/06/2024).
