Il limite del lavoro flessibile non ha eccezioni
La Corte dei Conti Liguria si è espressa con delibera 65/2020 in merito al rapporto tra l’art. 9 comma 28 DL 78/2010 in materia di limiti assunzioni a tempo determinato, con altre disposizioni normative di settore “speciali”.
L’amministrazione comunale richiedente evoca , dapprima , il limite percentuale di assunzione di cui all’art. 9, comma 28, ottavo periodo , secondo cui “ resta f ermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” : tale parametro corrisponde , così, al 100 % della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni con contratto di lavoro flessibile (cfr. Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/ QMIG). Successivamente, la medesima amministrazione evoca la fattispecie agevolata dell’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali per cui “ le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da l imitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal D. Lgs. 81/2015 sono: …d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali ”.
L’amministrazione comunale intende , quindi, sapere se corrisponda a legittimità finanziaria “ il poter prevedere il superamento dei vincoli di spesa per l ’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dal “Piano scuola 2020/2021” . Il quesito consiste , dunque, nel discernere se il divieto generale di assunzione stabilito dall’art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L. n. 78 sia temperato (e, quindi, derogato) dall’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali, nella prospettiva che , mentre la prima fonte normativa restringe , la seconda largheggi, verosimilmente in ragione del principio di specialità (art. 14 Preleggi).
Al quesito La Corte dei Conti Liguria fornisce risposta negativa , nel senso che la previsione di cui all’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato , precettivo, inderogabile ( e, quindi, non abdicabile : cfr. Corte conti, n. 2/SEZAUT/ 2015/QMIG, cit.) né, pertanto , in dissidio alcuno con l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni locali, per le ragioni illustrate nella delibera.