Il mancato adeguamento alle indicazioni garante privacy comporta danno erariale
La Corte dei Conti sezione giurisdizionale Valle d’Aosta con sentenza n. 36 del 12 agosto 2025 ha sancito condanna per danno erariale per il mancato rispetto delle indicazioni del garante privacy. Il convenuto all’epoca dei fatti era preposto proprio alla gestione effettiva dei trattamenti concernenti le deliberazioni della Giunta regionale e nello svolgimento delle proprie funzioni dirigenziali, interloquendo direttamente con il Garante della privacy, ha insistito per la legittimità della diffusione dei dati personali nel sito web istituzionale con riferimento alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale.
Pertanto, si deve ritenere l’esistenza del nesso eziologico fra la condotta del convenuto e l’esborso successivamente sostenuto dall’Ente; infatti, se la Regione avesse posto rimedio nei termini richiesti dal Garante, dando adempimento integrale alle prescrizioni impartite, il Garante medesimo non avrebbe potuto legittimamente sanzionarla.
Ne deriva che in capo al convenuto, proprio in relazione allo specifico ruolo dirigenziale ricoperto, era rinvenibile, all’epoca dei fatti, la responsabilità circa la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito web istituzionale e che, proprio in virtù di tale responsabilità, il medesimo avrebbe dovuto attivarsi per adempiere integralmente alle prescrizioni del Garante; invece, come si è rappresentato, non solo non si è attivato in tal senso ma, al contrario, si è attivato nel senso di insistere sulla legittimità della diffusione dei dati personali nel sito con riguardo alle deliberazioni di Giunta regionale, opponendosi, in tal modo, alle stesse prescrizioni del Garante.
Quanto all’elemento soggettivo, si ritiene ravvisabile, in relazione alla condotta del convenuto la colpa grave; infatti, il suo inserimento all’interno della scansione procedimentale, attraverso l’interlocuzione diretta con il Garante, si è sostanziato in una ingiustificata e colpevole resistenza opposta alle prescrizioni e alle contestazioni formulate dal Garante medesimo allo scopo della riconduzione a liceità dei trattamenti dei dati personali contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale pubblicate sul sito web della Regione.
Quanto alla quantificazione dell’importo del danno da ricondurre alla condotta gravemente colposa del convenuto, la Procura contabile ha chiesto la condanna ad euro 25.000,00. Sul punto, il Collegio, ferma restando la colpa grave e la responsabilità del convenuto nella causazione del danno, ritiene di avvalersi del potere di riduzione dell’addebito riducendo il quantum della condanna nei confronti del convenuto X ad un importo pari a circa il trenta per cento di quello contestato.