Miglioramento percentuale di riscossione per riduzione FCDE, non rappresenta un effettivo indicatore di capacità di riscossione
La Corte Conti Marche, con delibera n. 73/2025, ha evidenziato aspetti importanti relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità, che tutela l’ente, ma non rappresenta un risultato. L’obiettivo del Comune è incassare, non accantonare a FCDE.
La Sezione rileva che “il riferito miglioramento della percentuale di riscossione dalla decurtazione delle somme accantonate a FCDE, non rappresenta un effettivo indicatore di capacità di riscossione né, tantomeno, può farsi riferimento ad obiettivi di miglioramento delle performance di riscossione avendo riguardo semplicemente alla eliminazione di entrate ritenute di difficile esazione e alla relativa iscrizione nel conto del patrimonio. Deve, pertanto, rimarcarsi che l'accantonamento al FCDE non esonera l'ente dall'obbligo di attuare tutte le iniziative necessarie al recupero dei crediti mantenuti a residuo; anche nel caso di residui “sterilizzati” tramite FCDE, permanente, in capo all'ente, l'onere di attivarsi in vista della realizzazione dei crediti, adottando, ove del caso, procedura coattive di recupero. In tale contesto, si considerano alcune modeste percentuali di riscossione delle risorse in argomento già segnalate in sede istruttoria (v. supra), è bene anche richiamare l'attenzione dell'Ente sul principio generale di indisponibilità dell'obbligazione tributaria “cui consegue l'irrinunciabilità della potestà impositiva e l'improcrastinabilità del recupero delle somme con la messa in atto, previo costante, attento, monitoraggio, di misure idonee a scongiurare la prescrizione dei crediti tributari cui, peraltro, possono associarsi anche profili di responsabilità erariale” (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 55/2024/PRSP).
Pertanto, la Sezione invita l'Amministrazione comunale ad accelerare ea monitorare costantemente il recupero dell'evasione tributaria di tutti i tributi ed evidenzia che il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l'evasione fiscale e di procedere al recupero ed all'incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un'esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte costituzionale, sentenze nn. 288/2019 e 120/2021).