Riduzione FCDE per incasso di entrata vincolata rispristina il vincolo
Alcune Sezioni Corte Conti, in primis la sezione Toscana, stanno verificando il corretto utilizzo in termini di rispetto dei vincoli, delle maggiori entrate da sanzioni per violazione codice della strada (es. raddoppio per mancato pagamento entro 60 giorni) e soprattutto dell’utilizzo secondo vincolo di legge dell’incassato in conto residui.
Come dispone l’art. 187 Tuel, l'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Come pure è sospeso il vincolo delle entrate vincolate accertate ma di dubbia esigibilità. Il VINCOLO E’ SOSPESO fino a quando dura il rischio di insoluto, ma quando si verifica l’incasso IL VINCOLO E’ RIPRISTINATO.
Di conseguenza, quando si riduce FCDE su entrate vincolate da CDS occorre verificare se la riduzione di FCDE deriva da stralcio oppure da incasso. In questo ultimo caso bisogna stare attenti a non alimentare avanzo libero, posto che il minore FCDE per incasso di entrata vincolata rispristina il vincolo. E per le sanzioni CDS occorre dimostrare di aver attuato le disposizioni sul vincolo di cui articoli 208; 142; 146 Dlgs 285/1992.
TALE CONTROLLO DEVE QUADRARE CON LA CASSA, SU CUI SI FA DICHIARAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO CIRCA IL RISPETTO DEI VINCOLI.