Il MIT chiarisce i limiti all’affidamento diretto del PFTE quando l’intervento è unitario
Il MIT ha fornito in data 2 marzo 2026 un importante chiarimento in materia di affidamento degli incarichi di progettazione, affrontando il tema della possibile configurazione di frazionamento artificioso dell’appalto.
Una stazione appaltante ha chiesto se sia legittimo procedere con affidamento diretto del solo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) quando il relativo importo rientra nella soglia per l’affidamento diretto, mentre la progettazione esecutiva e la direzione lavori saranno successivamente affidate mediante gara competitiva. Tuttavia, considerando cumulativamente PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, il valore complessivo dell’incarico supera la soglia europea.
Nel rispondere, il MIT richiama l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), espresso nel comunicato del 10 luglio 2024, secondo cui le stazioni appaltanti devono privilegiare l’affidamento unitario e complessivo degli incarichi tecnici relativi alla realizzazione di un’opera, anche in coerenza con la programmazione prevista dall’art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
Il MIT ritiene, infatti, che: "L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. (...) il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico... la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni" .
In tali circostanze, l’affidamento separato del PFTE potrebbe integrare un'ipotesi di frazionamento artificioso dell’appalto, finalizzata ad aggirare le soglie previste dal Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, il MIT conclude specificando che se l’importo della progettazione di fattibilità e quella esecutiva e DL supera la soglia eurounitaria, considerata l’unitarietà dell’opera da progettare, pare doversi escludere l’affidamento diretto della sola progettazione relativa al PFTE.