Il nuovo elenco dei Comuni classificati montani
E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026 Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani»
La delibera, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, autorizza l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
La Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in particolare, dispone all'art. 2, comma 1:
-al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;
-al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge
SONO MONTANI I (elenco) COMUNI CHE SODDISFANO I CRITERI PREVISTI DA ALMENO UNA DELLE SEGUENTI LETTERE:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
- Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.