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Il nuovo meccanismo di calcolo del tetto al salario accessorio

Come noto, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 33 del c.d. "decreto crescita" (D.L. 34/2019) ha previsto la revisione delle regole per la fissazione del tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse che ciascuna amministrazione pubblica può annualmente destinare al trattamento accessorio del proprio personale. Si prevede, infatti, che il limite posto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, dovrà essere "adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

1) Qual è l’ambito soggettivo di applicazione della norma? La risposta più ovvia a questa domanda dovrebbe essere quella che essa trova applicazione nei riguardi di tutte le pubbliche amministrazioni, in quanto semplice modifica delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, ma si potrebbe ragionevolmente anche argomentare in senso favorevole ad una sua applicazione limitata ai soli Comuni, con esclusione, dunque, degli enti locali diversi da questi ultimi, come le Città metropolitane, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane. Non possiamo infatti dimenticare che la presente novella risulta inserita all'interno di un articolo (il 33) rubricato «Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria», lasciando implicitamente intendere che la disposizione si riferisca in via esclusiva soltanto a quegli enti.