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Il PEF rifiuti deve garantire un equilibrio di periodo

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 9676 del 09 dicembre 2025 ha rilevato – come si desume dallo schema ARERA di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani - la necessità di considerare, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario non tanto i singoli esercizi quanto periodi di riferimento medio lunghi.

In tale documento l'ARERA ha precisato che "in linea con quanto illustrato nel documento per la consultazione 643/2022/R/RIF, l'Autorità intende altresì prevedere che al contratto di servizio sia allegato il Piano economico-finanziario dell'Affidamento, che riporti, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano dovrà essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 201 del 2022. Tale obbligo è esteso anche ai gestori di singole attività del servizio, al fine di poterne valutare gli impatti complessivi in termini di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario a garanzia di raggiungimento degli obiettivi relativi alle attività affidate".

Viene altresì previsto che tra le misure per il mantenimento delle condizioni di equilibrio possano essere previste "la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale)" e che "il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati".