Il periodo di allattamento non concorre al buono pasto
ARAN con Risposta prot. n. 8602 del 07.07.2026 ha affermato, in linea con le ultime espressioni di giurisprudenza (Corte di Cassazione) che il periodo di allettamento non può essere conteggiato nelle ore lavorative richieste per avere diritto al buono pasto.
DOMANDA:
“Negli orientamenti consolidati di questa agenzia (RAL_1277 del 17.07.2012 ma anche CIRU58 del 1.10.2020), le ore di permesso fruite a titolo di riposi giornalieri, di cui all’art. 39 e 40 del d.lgs.n.151/2001 sono da considerarsi nel computo delle ore lavorative richieste per l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto in base alla regolamentazione dell'ente. Si chiede conferma di detto orientamento alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019) nelle quali si enuncia il principio che con riguardo ai buoni pasto, non può valere l'equiparazione dei periodi di riposo di cui al comma 1 dell'art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001 alle ore lavorative, come si desume agevolmente dal comma 2 dello stesso art. 39, ove si precisa che la suddetta equiparazione vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".
L'attribuzione dei buoni pasto, non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l'estensione dell'orario di lavoro disposta dalla P.A. (per le suindicate finalità) con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche". Principi richiamati dalla Suprema Corte, sezione lavoro anche nell’ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929. Parimenti, si chiede conferma se i permessi ad ore previsti dalla legge o dal contratto collettivo quali ad esempio i permessi ex Legge 104/1992 o i permessi per visite o ancora i permessi per il diritto allo studio (con l'unica eccezione dei permessi ad ore di cui all'art. 11, comma 4 del CCNL del 23.02.2026 rubricato diritto di assemblea) possano essere considerati nel computo delle ore lavorative richieste per l'accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto.”
RISPOSTA:
In relazione alle questioni poste si evidenzia che l’art. 27, comma 2 del CCNL del comparto FL del 23 febbraio 2026, nell’individuare i presupposti per il riconoscimento del buono pasto, infatti, fa riferimento “ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. o, alternativamente…”, facendo espresso riferimento ad attività lavorativa effettivamente resa, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati Eventuali deroghe al principio sopra enunciato, si ritiene che dovranno essere espressamente previste o dalla legge o dai Contratti Collettivi. La circostanza che alcuni permessi, per espressa previsione, siamo utili al completamento dell'orario significa esclusivamente che la fruizione del permesso non determina l'insorgere di un debito orario.