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PIAO provvisorio per chi non ha ancora approvato il bilancio

Gli enti locali che intendono beneficiare del rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, potrebbero approvare il PIAO provvisorio per cogliere le opportunità dello stesso.

Come abbiamo già evidenziato a suo tempo ed approfondito nei numerosi webinar organizzati sull'argomento, la redazione del PIAO provvisorio è ammessa, come ha confermato la Corte Conti Sicilia, con delibera 48/2023.

La Sezione ha affrontato il quesito «se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO - la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta - approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Il quesito del Comune è comunque stato posto prima della modifica di cui DL 198/2022 in conversione, di cui Vi avviamo dato puntuale notizia.

La Corte Conti ha rilevato che per le assunzioni in costanza di esercizio provvisorio, quand’anche afferenti alle tipologie di lavoro flessibile menzionate dal Comune, non si tratterebbe di fare applicazione dell’art. 3-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, bensì di seguire i principi già espressi in relazione a detta fattispecie dalla giurisprudenza contabile, secondo cui, in estrema sintesi, «occorre rispettare il comma 5 dell'art. 163 TUEL, che consente di poter procedere all'assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all'assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi» (cfr., Sez. Contr. Puglia, deliberazione n. 37/2020/PAR nonché Sez. Contr. Campania, deliberazione n. 28/2020/PAR).

È il caso di puntualizzare che, in fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune non discende dall’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 (che rinvia all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 per il caso di in caso di mancata adozione del PIAO) né con specifico riguardo al bilancio di previsione, dall’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come modificato dall’art. 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, atteso che entrambe queste norme presuppongono l’avvenuto superamento dei termini massimi di approvazione dei suddetti documenti programmatici (PIAO e bilancio di previsione), ma deriva, evidentemente, dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso.

La Corte dei conti Sicilia condivide nella delibera citata l’ipotesi proposta dal Comune di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR).

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo[footnoteRef:1], ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo»

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio, dal momento che se è vero che «Il bilancio triennale autorizzatorio - che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi - se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione» è altrettanto vero come «anche un'applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell'esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente» (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR).