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Il potenziale conflitto di interesse impedisce l’autorizzazione ad incarichi extra istituzionali

La Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro, con Sentenza n. 16920 del 24.06.2025, ha respinto il ricorso di un dipendente pubblico a cui è stato negata dal suo ente l’autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionale a causa di un POTENZIALE conflitto di interesse.


D’altronde, l’art. 53 comma 7 Dlgs 165/2001 sembra chiaro nell’evidenziare anche il conflitto di interesse potenziale:

7.I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.