Il principio di gratuità degli incarichi ai pensionati si applica nel caso di attribuzione dell'incarico a soggetto pensionato e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto
La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera n. 147/2025 a quesito posto dalla Regione Lombardia in merito al tema noto e complesso degli incarichi ai pensionati. In particolare, il quesito è volto a conoscere se
-l'incarico di direttore legittimamente conferito ad un dipendente in aspettativa non retribuita che ha sottoscritto un contratto di diritto privato e che successivamente, in vigenza del citato contratto abbia maturato gli anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico rientri nel divieto dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012;
-ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012, (qualora si ritenga che la normativa debba essere applicata alla situazione descritta) sia sufficiente aver maturato gli anni per beneficiare del trattamento pensionistico o se sia necessario ai fini dell'applicazione del divieto che il beneficiario dell'incarico sia già titolare del trattamento pensionistico.
In subordine ed in considerazione del fatto che la risposta ai primi due quesiti sia nel senso che l'incarico deve rispettare il regime della gratuità, il Presidente di Regione Lombardia chiede di conoscere come deve essere interpretato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012:
-alla luce di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 36/2023 che esclude che le pubbliche amministrazioni possano ricevere prestazioni gratuite;
-alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nella parte in cui dispone che” "Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi.”
La Sezione ha rilevato che il principio di gratuità degli incarichi previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012 deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell'incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. Il principio di gratuità dell'incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l'articolo 8 del Codice dei contratti pubblici che consente la conclusione di contratti anche gratuiti e detta principi in altro campo materiale, né con l'articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013.