Il ricorso alla cassa economale deve essere eccezionale
La Corte Campania con Sentenza n. 21/2026 ha ammonito circa l’utilizzo eccessivo della cassa economale.
“Il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano tra i quali rientra immancabilmente l’ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all’Amministrazione. Pertanto, <in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente> (Sezione giurisdizionale Calabria 42/2023 e 134/2022). Costituiscono, dunque, profili di illegittimità delle spese <quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare. Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa> (Sezione giurisdizionale Sicilia 177/2022 e 837/2022). Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri che le sono necessariamente propri (imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza) dovendo diversamente ritenere l’illiceità della condotta tenuta dall’agente contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Liguria 61/2022 e 39/2022)”.